Il piano Transizione 5.0

fino al 45% di credito d’imposta per investimenti ad alta efficienza energetica

Piano Transizione 5.0: il nuovo incentivo per innovazione digitale ed efficienza energetica

Il Piano Transizione 5.0 rappresenta l’evoluzione strategica del precedente Piano Industria 4.0, ed è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Con l’approvazione del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (noto come “Decreto PNRR”), sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro per sostenere le imprese che investono in digitalizzazione, sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

L’accesso a questo credito d’imposta per le imprese richiede il rispetto di specifici criteri tecnici, che si aggiungono a quelli già previsti per i beni materiali e immateriali 4.0.

Il beneficio fiscale previsto è particolarmente rilevante: le aziende potranno ottenere un credito d’imposta fino al 45% delle spese sostenute, per un massimo di 50 milioni di euro di investimenti ammissibili nei progetti realizzati nel 2024 e 2025.

Dal punto di vista operativo, il decreto attuativo è stato approvato a fine luglio ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2024. Sebbene la pubblicazione sia avvenuta con qualche ritardo, non ci sono impatti negativi per le imprese che hanno già effettuato spese: rientrano nel beneficio anche gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024, purché i progetti vengano completati entro il 31 dicembre 2025.

È quindi possibile rendicontare le spese aziendali già effettuate da inizio anno, beneficiando di un’agevolazione fiscale significativa.

In conclusione, il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’opportunità concreta e ad alto impatto economico per tutte le imprese – indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore – che decidono di investire in innovazione digitale, automazione industriale ed efficienza energetica nel biennio 2024–2025.

Requisiti e norme per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0

Il credito d’imposta Transizione 5.0 viene riconosciuto alle imprese che realizzano investimenti e progetti innovativi capaci di generare un risparmio energetico misurabile, rispetto alla situazione precedente all’intervento. I requisiti minimi richiesti per accedere all’agevolazione sono:

  • una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3% dell’intera struttura produttiva;

  • oppure una riduzione minima del 5% sul singolo processo produttivo interessato.

Questa misura si inserisce in un quadro normativo articolato, i cui riferimenti principali sono:

  • il Decreto Legge n. 19/2024 (noto come Decreto PNRR);

  • la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023);

  • la Legge n. 232/2016, che definisce le categorie di beni agevolabili tramite gli allegati A e B.

Il Piano Transizione 5.0 è stato formalmente istituito dall’articolo 38 del Decreto PNRR e rappresenta un incentivo strategico per l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e la transizione digitale. L’agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente da settore, dimensione o regime fiscale applicato.

Nel dettaglio, sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, che siano strumentali all’attività d’impresa e conformi alle definizioni contenute negli Allegati A e B della Legge 232/2016. Tali beni devono essere interconnessi ai sistemi digitali aziendali (gestione della produzione o supply chain) e contribuire in modo diretto a una riduzione dei consumi energetici, come previsto dai parametri minimi sopra indicati.

Oltre ai beni strumentali, il piano include anche:

  • investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici o sistemi integrati;

  • spese per la formazione del personale finalizzata esclusivamente all’acquisizione o aggiornamento delle competenze necessarie per l’uso di tecnologie legate alla transizione digitale ed ecologica.

I corsi di formazione devono essere erogati da enti esterni qualificati e non possono avere finalità scollegate dagli obiettivi del Piano Transizione 5.0.

Infine, per accedere al credito d’imposta, è obbligatoria la presentazione di certificazioni tecniche ed economiche, che attestino:

  • ex ante, la conformità del progetto e la sua idoneità a ottenere il beneficio;

  • ex post, l’effettivo sostenimento delle spese e il raggiungimento degli obiettivi energetici prefissati.

hi può accedere al Piano Transizione 5.0: soggetti ammessi ed esclusioni previste

I beneficiari del Piano Transizione 5.0 sono principalmente le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che realizzano nel biennio 2024–2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale, finalizzati a ridurre i consumi energetici attraverso progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità.

Nel dettaglio, possono accedere all’incentivo:

  • le imprese residenti in Italia;

  • le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che effettuino investimenti qualificati sul suolo italiano.

L’ammissibilità al credito d’imposta è subordinata anche alla regolarità contributiva (DURC), al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla corretta certificazione energetica dei progetti.

Casi di esclusione soggettiva

Sono escluse dal beneficio le imprese che si trovano in situazioni critiche o soggette a misure sanzionatorie, in particolare:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità aziendale;

  • imprese oggetto di altre procedure concorsuali o con procedimenti in corso per accertamento di tali condizioni;

  • imprese che abbiano ricevuto sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Esclusioni oggettive: attività non compatibili

Il legislatore ha previsto anche delle esclusioni oggettive per alcune attività ritenute inquinanti o non coerenti con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0. Tra queste rientrano:

  • attività legate all’utilizzo di combustibili fossili;

  • imprese che operano in settori con emissioni di gas serra elevate, superiori ai parametri UE previsti nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

  • aziende coinvolte in discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti;

  • imprese con processi produttivi ad alto impatto ambientale, caratterizzati da rilascio di sostanze inquinanti e smaltimenti potenzialmente dannosi per l’ambiente.

Investimenti ammissibili e soggetti che possono accedere al beneficio

Il Piano Transizione 5.0 prevede un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta fino al 45%, applicabile alle spese sostenute per nuovi investimenti in beni materiali e immateriali che rispettino precise condizioni tecniche ed energetiche.

Per rientrare nel beneficio, gli investimenti devono essere:

  • strumentali all’attività d’impresa, come specificato negli Allegati A e B della Legge 232/2016;

  • interconnessi ai sistemi digitali aziendali, come la gestione della produzione o la supply chain.

La condizione indispensabile per ottenere l’incentivo è una riduzione certificata dei consumi energetici:

  • almeno del 3% sui consumi complessivi della struttura produttiva;

  • oppure almeno del 5% sui consumi dei processi coinvolti nel progetto.

Sono considerate spese ammissibili quelle riferite a progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025.

All’interno dello stesso progetto, è possibile estendere il beneficio fiscale anche a:

  • investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, anche a distanza (come previsto dal D. Lgs. 199/2021), ad eccezione delle biomasse. Sono inclusi anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, se conformi alle condizioni previste dall’articolo 7 del decreto;

  • spese per attività di formazione del personale, mirate allo sviluppo di competenze tecnologiche necessarie per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

Il decreto attuativo pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al Ministero dell’Economia, fornisce ulteriori indicazioni per la corretta identificazione degli investimenti agevolabili.

La data di inizio del progetto si considera valida in base alla prima delle seguenti due condizioni che si verifica:

  • la data del primo impegno giuridicamente vincolante per l’acquisto dei beni;

  • qualsiasi altra azione che renda irreversibile l’investimento, come contratti o ordini formalizzati.

Quando si considera completato un progetto: criteri e tempistiche valide

Per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0, è fondamentale rispettare le tempistiche di completamento del progetto di innovazione, che variano in base alla natura dell’ultimo investimento effettuato. La data di completamento sarà determinata secondo criteri specifici, distinti per tipologia di spesa agevolabile:

  • Se l’ultimo investimento riguarda beni materiali o immateriali nuovi, strumentali all’attività d’impresa (come definiti negli Allegati A e B della Legge 232/2016), si fa riferimento alla data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati.

  • Se l’ultimo investimento riguarda impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinati all’autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori.

  • Se l’ultimo investimento riguarda attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o aggiornamento delle competenze digitali ed energetiche del personale, la data di completamento sarà quella in cui si sostiene l’esame finale previsto dal percorso formativo.

Stabilire correttamente la data di conclusione del progetto è cruciale per rientrare nei termini previsti dal Piano Transizione 5.0 e per la corretta rendicontazione ai fini del credito d’imposta.

Beni materiali Beni immateriali
Ad esempio, beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o gestiti tramite sensori e azionamenti, come macchine per:
  • l’asportazione
  • la trasformazione
  • l’assemblaggio dei materiali
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per:
  • la progettazione
  • il supporto
  • la gestione
  • il monitoraggio dei processi aziendali

Esempi di progetti complementari finanziabili

Autoconsumo Formazione del personale
Investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’attività d’impresa, destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Sono previste regole specifiche per gli impianti fotovoltaici.
Spese per la formazione dei dipendenti (erogata da soggetti esterni abilitati), finalizzata ad acquisire o rafforzare competenze nelle tecnologie utili alla transizione digitale ed energetica.

Il beneficio è riconosciuto nel limite del 10% degli investimenti in beni, fino a un massimo di 300.000 euro.

Determinazione e applicazione del credito d’imposta

l Piano Transizione 5.0 stabilisce diverse aliquote di agevolazione, variabili in base all’entità dell’investimento sostenuto. Le percentuali base del credito d’imposta riconosciuto sono illustrate nella tabella seguente.

Percentuale credito d’imposta Limite investimenti agevolabili
35% Fino a 2,5 milioni
15% Tra 2,5 e 10 milioni
5% Tra 10 e 50 milioni

Le aliquote del credito d’imposta previste dal Piano Transizione 5.0 variano in base al volume degli investimenti e al livello minimo di risparmio energetico conseguito: almeno il 3% sull’intera struttura produttiva oppure il 5% sul singolo processo interessato.

A queste percentuali base, il legislatore ha aggiunto un sistema di premialità, che prevede maggiorazioni dell’incentivo per le imprese che raggiungono soglie di efficienza energetica superiori.

Maggiorazioni per risparmio energetico superiore

Nel caso in cui l’impresa realizzi progetti in grado di garantire una riduzione dei consumi energetici maggiore, il credito d’imposta aumenta proporzionalmente, secondo le seguenti fasce di investimento:

Per investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro:

  • 40% se il risparmio energetico è almeno del 6% sulla struttura produttiva o del 10% sul processo produttivo interessato;

  • 45% se il risparmio energetico è almeno del 10% sulla struttura produttiva o del 15% sul processo interessato.

Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro:

  • 20% con una riduzione dei consumi pari almeno al 6% (struttura) o al 10% (processo);

  • 25% con una riduzione pari almeno al 10% (struttura) o al 15% (processo).

Per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro (base senza maggiorazioni):

  • 10% con riduzione energetica di almeno 6% sulla struttura o 10% sul processo;

  • 15% con riduzione di almeno 10% sulla struttura o 15% sul processo.

Le percentuali standard restano comunque valide secondo la scala base, collegata all’ammontare dell’investimento:

  • 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro

  • 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro

  • 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro

Come calcolare correttamente la riduzione dei consumi energetici

Attenzione: la valutazione del risparmio energetico è un elemento fondamentale per accedere al credito d’imposta e deve seguire precisamente le linee guida stabilite dalla normativa e dal relativo decreto attuativo.

Il calcolo va eseguito tramite un riproporzionamento su base annuale, confrontando i consumi energetici attesi (dopo l’investimento) con quelli effettivamente registrati nell’esercizio precedente all’avvio del progetto. Questa comparazione deve essere corretta in funzione di:

  • eventuali variazioni nei volumi produttivi;

  • condizioni esterne (es. temperatura, stagionalità, carichi ambientali) che influenzano il consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono di dati storici, il confronto si basa su consumi medi annui ipotetici, costruiti attraverso uno scenario controfattuale.

Riferimento normativo: articolo 9 del decreto attuativo

Il decreto stabilisce che il calcolo debba confrontare:

  • la stima dei consumi energetici annui conseguibili grazie agli investimenti (beni materiali e immateriali nuovi);

  • con i consumi reali registrati nell’esercizio precedente.

Il confronto può riguardare:

  • l’intera struttura produttiva;

  • oppure il processo produttivo interessato, se isolabile.

In ogni caso, è necessario garantire che il confronto avvenga per il medesimo output (bene o servizio), utilizzando indicatori di performance energetica che rappresentino correttamente l’efficienza dell’impianto o del processo. La normativa impone una normalizzazione tecnica, per tenere conto di fluttuazioni produttive e condizioni ambientali.

Casi particolari e stime

  • Se l’investimento coinvolge più processi produttivi, il risparmio energetico va calcolato sull’intera struttura.

  • In assenza di dati energetici rilevati direttamente, si può procedere con una stima dei consumi tramite analisi dei carichi energetici, utilizzando dati tracciabili e documentati.

Per le imprese già attive che, nei sei mesi precedenti l’avvio del progetto, abbiano modificato sostanzialmente prodotti o servizi, valgono regole specifiche:

in assenza di dati misurabili o stimabili dell’anno precedente, la riduzione energetica sarà calcolata rispetto ai consumi medi del periodo recente di attività, anch’essi normalizzati su base annuale.

Anche le imprese di nuova costituzione possono accedere al credito d’imposta del Piano Transizione 5.0, ma devono applicare regole specifiche per il calcolo dei consumi energetici di riferimento, in quanto prive di uno storico aziendale.

In questi casi, i consumi dell’esercizio precedente vengono stimati attraverso uno scenario controfattuale, costruito secondo una metodologia stabilita dal decreto attuativo.

Come viene determinato lo scenario controfattuale

Il calcolo si articola in tre fasi:

  1. Individuazione di almeno tre beni alternativi

    Per ogni investimento agevolabile, l’azienda deve identificare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato europeo (Stati membri UE o SEE), commercializzati negli ultimi cinque anni rispetto alla data di avvio del progetto di innovazione.

  2. Calcolo dei consumi medi annui dei beni alternativi

    Per ciascuno dei beni alternativi selezionati, si calcola il consumo energetico medio annuo, ottenendo così un valore medio di riferimento per ogni tipologia di investimento.

  3. Stima dei consumi complessivi della struttura o processo

    I consumi energetici complessivi della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento vengono determinati sommando i consumi medi stimati dei beni alternativi precedentemente identificati.

Valutazione di convenienza e limiti operativi del credito d’imposta 5.0

Nel valutare l’opportunità di accedere al credito d’imposta del Piano Transizione 5.0, è importante considerare con attenzione due aspetti spesso trascurati ma essenziali in fase di pianificazione economica:

  • i limiti alla compensazione tramite modello F24;

  • i vincoli normativi legati al regime de minimis e alla cumulabilità con altri incentivi.

Questi elementi vanno sempre valutati nell’ambito del budget complessivo e della fattibilità economico-finanziaria del progetto.

Compensazione tramite modello F24: attenzione al tetto annuale

Il credito d’imposta riconosciuto con il Piano Transizione 5.0 può essere utilizzato in compensazione fiscale tramite F24. Tuttavia, la normativa vigente prevede un limite massimo annuo di 2 milioni di euro per la compensazione.

Pertanto, anche in presenza di un credito elevato, l’impresa dovrà verificare la reale capienza disponibile, tenendo conto di eventuali altri crediti già maturati (es. patent box, ricerca e sviluppo, credito d’imposta formazione 4.0, ecc.).

Esempio pratico:

Un’impresa realizza un investimento di 5.000.000 €, con un risparmio energetico certificato del 12% sulla struttura produttiva. Questo comporta il diritto a un credito d’imposta del 25%, pari a 1.250.000 €.

Tuttavia, se l’azienda ha già maturato altri crediti nel medesimo esercizio fiscale, potrebbe non riuscire a compensare tutto il beneficio tra il 2024 e il 2025. In tal caso, la parte residua del credito dovrà essere ripartita in cinque rate annuali costanti, da utilizzare tra il 2026 e il 2030.

Il valore complessivo del beneficio non cambia, ma l’impatto finanziario si sposta nel tempo, influenzando il piano economico del progetto.

Regime de minimis e cumulabilità con altri incentivi

Un elemento positivo: il credito d’imposta 5.0 non rientra nel regime de minimis, in quanto rappresenta una misura di carattere generale. Non è quindi soggetto al limite triennale dei 300.000 euro previsto per altri contributi pubblici.

Tuttavia, esistono precise regole di cumulabilità da rispettare:

  • NON è ammesso il cumulo con il credito d’imposta Transizione 4.0 o con le agevolazioni previste per la ZES unica, se riferiti agli stessi costi.

  • È ammesso il cumulo con altri incentivi nazionali, purché riferiti agli stessi investimenti, e sempre entro il limite massimo del costo sostenuto.

  • NON è ammesso il cumulo con incentivi finanziati da risorse del PNRR per i medesimi interventi.

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle agevolazioni non può superare il valore totale dell’investimento, e i benefici fiscali ottenuti non concorrono alla formazione del reddito imponibile né alla base IRAP.

Procedura di accesso al beneficio

A differenza del precedente Piano Industria 4.0, il Piano Transizione 5.0 non prevede un accesso automatico al credito d’imposta. Il legislatore ha infatti introdotto vincoli e procedure obbligatorie, che richiedono una gestione attenta e documentata.

L’ottenimento del beneficio è articolato in sei fasi, come descritto nell’articolo 12 del decreto attuativo:

  1. Comunicazione preventiva dell’impresa al GSE, con indicazione del soggetto beneficiario, del progetto, della data di avvio e completamento, degli investimenti previsti e dell’importo stimato del credito. Questa comunicazione deve essere accompagnata da una certificazione preliminare del risparmio energetico.

  2. Entro 5 giorni, il GSE verifica la documentazione e comunica l’importo del credito prenotato. In caso di errori o mancanze, l’impresa ha 10 giorni per fornire le integrazioni richieste; la conferma definitiva avviene entro i successivi 5 giorni.

  3. Entro 30 giorni dalla conferma, l’impresa invia una nuova comunicazione al GSE per attestare l’effettuazione degli ordini e il pagamento di almeno il 20% di acconto sul costo dei beni.

  4. Il GSE, entro 5 giorni, conferma l’importo prenotato (o lo riduce, se gli investimenti risultano inferiori a quanto dichiarato inizialmente).

  5. A progetto completato (e comunque entro il 28 febbraio 2026), l’impresa invia la comunicazione conclusiva con tutti i dati definitivi, inclusa la certificazione dei risparmi energetici realmente conseguiti, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile.

  6. Entro 10 giorni, il GSE verifica la documentazione finale e comunica l’importo effettivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione (che non potrà superare quello prenotato). In caso di errori o dati incompleti, saranno richieste integrazioni da fornire sempre entro 10 giorni.

La procedura è quindi molto più strutturata rispetto ai meccanismi automatici previsti in passato, e richiede una pianificazione dettagliata e un monitoraggio costante delle scadenze.

Segue un riepilogo schematico dei passaggi:

Passaggio Descrizione
1 Comunicazione preventiva dell’impresa al GSE
2 Entro i successivi 5 giorni, comunicazione del credito d’imposta prenotato dal GSE all’impresa
3 Entro i successivi 30 giorni, comunicazione dell’impresa al GSE relativa all’effettuazione degli ordini e al versamento del 20% di acconto
4 Entro i successivi 5 giorni, comunicazione di conferma dell’importo prenotato dal GSE all’impresa
5 Comunicazione conclusiva dell’impresa al GSE al completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026
6 Entro 10 giorni, comunicazione dell’importo del credito utilizzabile in compensazione dal GSE all’impresa

L’intero processo di comunicazione si svolgerà esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul portale del GSE, accessibile mediante credenziali SPID.

Parallelamente, il GSE sarà tenuto a trasmettere aggiornamenti periodici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per monitorare lo stato di avanzamento del Piano Transizione 5.0.

Ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate al MIMIT, al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per verificare il contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Infine, il GSE dovrà rendicontare all’Agenzia delle Entrate e al MEF l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta che le imprese potranno utilizzare in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà al MEF l’importo effettivamente compensato tramite modello F24.

Certificazioni e perizie tecniche

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta, un elemento centrale è rappresentato dalle certificazioni, in particolare quelle relative al risparmio energetico, che devono accompagnare sia la fase iniziale che quella conclusiva del progetto.

Le valutazioni tecniche dovranno essere rilasciate da uno o più soggetti indipendenti sotto forma di perizie asseverate, con l’obiettivo di certificare:

  • in fase ex ante, il risparmio energetico stimato in seguito agli investimenti previsti;

  • in fase ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti secondo quanto attestato nella valutazione iniziale.

La certificazione ex ante dovrà includere:

  • le informazioni dettagliate sul progetto di innovazione;

  • l’individuazione della struttura produttiva e dei processi coinvolti;

  • la stima della riduzione dei consumi energetici, corredata da indicatori e metodologie di calcolo;

  • l’eventuale definizione di uno scenario controfattuale.

La certificazione ex post dovrà invece documentare:

  • l’effettiva esecuzione del progetto, in linea con quanto previsto nella fase ex ante;

  • oppure, in caso di modifiche in corso d’opera, le specifiche del progetto realizzato e il risparmio energetico realmente conseguito.

Secondo l’art. 38, comma 11-bis del D.L. n. 19/2024, sono abilitati al rilascio delle certificazioni:

  • gli EGE – Esperti in Gestione dell’Energia, certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un organismo accreditato;

  • le ESCo – Società di Servizi Energetici, certificate secondo la norma UNI CEI 11352.

Altri soggetti autorizzati e adempimenti certificativi

Oltre agli EGE e alle ESCo, il decreto attuativo del MIMIT estende la possibilità di rilasciare le certificazioni anche ad altri professionisti qualificati, tra cui:

  • Ingegneri iscritti alle sezioni A e B dell’albo professionale;

  • Periti industriali e periti industriali laureati, iscritti all’albo nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nel campo dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) potranno includere tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’ottenimento delle certificazioni, con un aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Accanto alle certificazioni sul risparmio energetico (sia teorico che effettivamente conseguito), è richiesta anche una perizia asseverata che attesti:

  • la conformità dei beni agli allegati A e B della Legge n. 232/2016;

  • la corretta interconnessione dei beni ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tale perizia dovrà essere rilasciata da:

  • un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi;

  • oppure da un ente di certificazione accreditato.

Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da:

  • dottori agronomi o forestali;

  • agrotecnici laureati;

  • periti agrari laureati.

Nel caso di beni con un costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.

Infine, per dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro coerenza con la documentazione contabile, è necessario acquisire una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione potrà essere redatta da un revisore o una società di revisione iscritti alla sezione A del registro dei revisori legali. In tal caso, sarà riconosciuto un ulteriore credito d’imposta fino a 5.000 euro, riferito alle spese sostenute per l’ottenimento di tale certificazione.

Credito d’imposta fino al 45% per progetti 5.0

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